Regola dell'arte termoidraulica - www.termoidraulicadimelispaolo.it

Vai ai contenuti

Regola dell'arte termoidraulica

Termoidraulica di Melis Paolo

Realizza i tuoi impianti alla regola dell'arte

La ditta Termo idraulica di Melis Paolo realizza i tuoi impianti rispettando tutti i canoni previsti dalla regola dell'arte, e aggiornandosi continuamente, garentendo informazioni tecnico pratiche e teoriche per la sua clientela ai fini della sicurezza e efficenza .
Per maggiori informazioni puoi trovare informazioni leggendo il D.L 37/08 in sostituzione alla vecchia 46/90, o la Normativa UNI  CIG riferite a impianti  gas, installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione e aereazione dei locali di installazione, sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, messa in servizio degli impianti/apparecchi.
Ma seguono anche tante altre Normative e Decreti Legislativi non abiate paura sono solo cose che riguardano noi installatori per garantire la vostra sicurezza e efficenza per le vostre abitazioni e quant altro.


Regola dell'arte

Il requisito della rispondenza alla regola dell'arte dell'esecuzione di una prestazione professionale è di frequente uso nel diritto privato, ma mancando una diretta definizione normativa, la valenza giuridica della "regola" si desume da alcune norme generiche sul contratto (specialmente il contratto d'appalto) e sulle obbligazioni.

A livello generale, mentre l'art. 1176 comma 2° del codice civile italiano prescrive che:
( Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata )

Per l'art. 2224 il prestatore d'opera è tenuto a procedere all'esecuzione dell'opera:
( secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte. )

Riguardo ai materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni , la legge 1° marzo 1968 n. 186 - composta di due soli articoli - statuiva che siffatte opere devono essere realizzate secondo la regola dell'arte; il secondo recita che se si realizzano seguendo le norme CEI si presumono possedere tale requisito.

I requisiti

Un'impresa deve essere in possesso dei Requisiti Tecnico Professionali, Secondo il D.M n. 37/2008 le imprese abilitate sono quelle iscritte nel registro delle imprese (Dpr 581/1995) o nell'albo delle imprese artigiane (legge 443/1985). Questo a condizione che l'imprenditore individuale, il legale rappresentante oppure il responsabile tecnico sia in possesso:
- di un diploma di laurea in materia tecnica;
- di una qualifica di scuola secondaria con specializzazione relativa all'impiantistica, seguita da tirocinio biennale presso un'impresa del settore;
- di un attestato di formazione professionale, con periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi (di due anni per gli impianti idrici o sanitari);
- oppure di un'esperienza lavorativa di almeno tre anni come operaio installatore presso un'impresa abilitata del ramo.

Dichiarazione di conformità per impianti

L'installatore di un impianto ( idro-sanitario, termico, ecc.) è tenuto per legge a presentare Dichiarazione di Conformità, che l'installazione dell'impianto è stato compiuto in conformità a disposizioni legislative particolari o a specifiche norme tecniche.

Contenuto Della Dichiarazione di Conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere i dati dell'impianto e dei seguenti soggetti: responsabile tecnico, proprietario, committente.
Fornisce inoltre informazioni sulla procedura di installazione, sulla tipologia di materiali impiegati, sulle norme seguite, sull'ubicazione dell'impianto.
La dichiarazione di conformità si redige su un modello approvato dal Ministero del Lavoro ed è completata da una serie di allegati, alcuni dei quali obbligatori (pena la nullità della dichiarazione):
il progetto (se l'immobile supera certi limiti dimensionali) vedasi D.M. 37/08 c.1 e 2 (L'obbligo del progetto sussiste per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti;
lo schema di impianto (dove non ci sia il progetto);
la relazione tipologica (o elenco dei materiali);
il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

la dichiarazione di conformità deve essere composta da un minimo di cinque copie:
una copia con gli allegati per chi utilizzerà l'Impianto;
una copia al committente con allegati (firmata dal responsabile tecnico e dal titolare dell'impresa ove fossero distinte);
una copia all'installatore (firmata dal committente per ricevuta);
una copia all'installatore che la depositerà entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto. (firmata dal committente per ricevuta).
Può esserci la necessità di ulteriori copie (anche con allegati) per attività soggette a certificato prevenzione incendi (CPI) o per il cui svolgimento sia richieso un nulla osta sanitario.


Sede Legale: Via Crema Vailate 26017 Quintano  tel 0373 1974219 Cell: 347 62 84 524

E-Mail -  term.melis@gmail.com

Partita iva 02266950597
Abilitazione D.Lgs 37/2008 - Certificazione FGAS - AAttestato FER

Torna ai contenuti